Art. 7.

      1. Dopo l'articolo 6 della legge n. 266 del 1991 è inserito il seguente:

      «Art. 6-bis. - (Registro delle organizzazioni di volontariato di carattere nazionale). - 1. Ai fini di cui agli articoli 12 e 17, comma 1-bis, è istituito presso la competente direzione generale del Ministero della solidarietà sociale, il registro delle organizzazioni di volontariato di carattere nazionale.
      2. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1 le organizzazioni di volontariato che, direttamente o attraverso i propri enti coordinati o soci, ovvero le proprie articolazioni territoriali, sono iscritte nei registri di cui all'articolo 6 di almeno sette regioni rappresentative di un numero di province non inferiore a venti.
      3. Con proprio decreto, il Ministro della solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12,

 

Pag. 7

stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.
      4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante appositi stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale».